Art. 1.


      1. In coerenza con i princìpi di pace e di ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica, la Repubblica promuove e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e di servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore. A tale fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, per la durata di un triennio, rinnovabile, l'Agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.
      2. L'Agenzia è composta da un rappresentante ciascuno dei Ministeri della difesa, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, nonché dell'Istituto nazionale per il commercio estero; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da tre esperti designati di intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

 

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      3. L'Agenzia elegge nel proprio seno il presidente.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione e la retribuzione del personale dell'Agenzia, l'assunzione, anche temporanea, di consulenti, anche provenienti da organizzazioni o istituti non governativi di ricerca, in numero comunque non superiore a sette unità, nonché le indennità da corrispondere ai componenti l'Agenzia.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulle attività dell'Agenzia e delle agenzie regionali, di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3 e 4.
      6. Il Governo promuove attivamente l'istituzione di una agenzia europea per la riconversione dell'industria bellica e si impegna a sostenere a livello dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) la nomina di un relatore speciale per la riconversione dell'industria bellica nonché la costituzione, nell'ambito della Conferenza per il disarmo, di un gruppo di lavoro internazionale sulla riconversione dell'industria bellica, con la collaborazione anche delle agenzie specializzate dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), delle agenzie nongovernative e delle organizzazioni sindacali internazionali.